Trasferimento sede all’estero

Data ultima modifica: 18/11/2011

(art. 25 L. 218/1995; art. 2436 c.c.)

E’ trattato il caso, verosimilmente più frequente, in cui la società intenda trasferire la sede legale all’estero ed essere con ciò cancellata dal Registro Imprese italiano senza dover operare la liquidazione in Italia.

Premessa giuridica:

Il notaio, che riceve la delibera, dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede e non sia prevista invece: (i) una normativa interna al Paese di destinazione che imponga la costituzione della società secondo le leggi proprie di quel Paese (con conseguente necessità di operare lo scioglimento e la liquidazione della società in Italia); (ii) una normativa secondo la quale la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana (<<Osservatorio sulla riforma del diritto societario>> a cura dei Conservatori dei Registri Imprese della Lombardia e del Comitati Regionale Notarile Lombardo pubbl. in Il Sole 24 Ore del 15/1/2008)

In questa ipotesi, l’efficacia della delibera deve intendersi sospensivamente condizionata al riconoscimento del trasferimento medesimo da parte dell’ordinamento di destinazione (condizione legale che si aggiunge alla condizione legale di iscrizione della delibera al registro imprese di cui all’art. 2436, co.5, c.c.), riconoscimento che è accertato se la società traferenda dimostra di avere ottenuto l’iscrizione presso l’Autorità competente in base alle leggi del Paese di destinazione (Giudice del Registro delle Imprese di Roma – Giud. Vannucci 3.9.2007)

In considerazione del descritto condizionamento dell’efficacia della delibera di trasferimento sede, gli adempimenti pubblicitari connessi alla delibera medesima saranno articolati in due momenti:

I° adempimento:

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A05
  • Modulo S2 (quadri A, B e NOTE- dove potrà essere specificato che il trasferimento deliberato avrà efficacia solo con il riconoscimento del paese di destinazione). La distinta dovrà essere sottoscritta da notaio, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • verbale dell’assemblea con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo redatto da notaio , allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

A fronte di questo adempimento, l’Ufficio pubblicherà l’atto nell’archivio ottico degli atti e dei documenti, evidenzierà l’iscrizione dello stesso nello storico della visura ed in corrispondenza di tale iscrizione aggiungerà la seguente informazione “delibera di trasferimento della sede sociale all’estero, atto sottoposto a condizione sospensiva”, non modificherà l’indirizzo della sede legale della società che rimarrà, pertanto, quello italiano, in relazione al fatto che il trasferimento sede non è ancora divenuto efficace

II° adempimento:

TERMINE: nessuno

  • codice atto: A14
  • Modulo S3 (quadri 6/A). La distinta dovrà essere sottoscritta da notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • certificato di iscrizione presso la competente autorità locale, tradotto con traduzione asseverata e legalizzato o appostillato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

A fronte di questo adempimento, l’Ufficio cancellerà la società dal registro imprese, indicando come causale di cancellazione, in corrispondenza della relativa trascrizione, la seguente: “trasferimento della sede legale all’estero – indirizzo (come desunto dal certificato allegato)”

Avvertenza
Per il Registro Imprese di Verona: è necessario anche dimostrare l’assunzione di una forma giuridica non compatibile con quella italiana.

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