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Deposito Bilanci: criticità riscontrate nella dichiarazione di conformità all'originale del bilancio e dei documenti allegati alla domanda

Si informa la gentile utenza che l’irregolarità più frequentemente riscontrata nelle operazioni di deposito dei bilanci d’esercizio è relativa alla dichiarazione di conformità all’originale del bilancio e dei documenti ad esso allegati.

Ciò premesso, ed al fine di evitare la sospensione delle domande consentendo la tempestiva pubblicazione nel Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio, si precisa che la dichiarazione di conformità all’originale deve essere resa in tutti i documenti contenuti nella domanda di deposito del bilancio di esercizio dal soggetto che firma digitalmente gli atti come dettagliatamente precisato nella Guida nazionale al deposito dei bilanci di esercizio e nella Guida integrativa predisposta dalla Camera di Roma.


La dichiarazione di conformità deve essere resa sempre dal soggetto che firma digitalmente gli atti e ciò anche nel caso in cui venga allegata alla domanda una procura speciale sottoscritta da un amministratore.

  • In particolare, se a firmare il bilancio e i suoi allegati prodotti in pdf/a è un PROFESSIONISTA INCARICATO, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340, lo stesso professionista, per la presentazione del bilancio in formato XBRL, dovrà apporre, nell’apposito campo la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
  • Come già precisato, la predetta dichiarazione di conformità deve essere resa ANCHE nel caso in cui venga allegata alla domanda una procura speciale sottoscritta da un amministratore.
  • Qualora il commercialista provveda SOLO ALLA TRASMISSIONE della domanda, non sottoscrivendo, quindi digitalmente il bilancio e gli allegati, è necessario verificare attentamente che il bilancio sia stato sottoscritto digitalmente dall’amministratore e che la dichiarazione di conformità sia resa dall’amministratore su tutti gli allegati al bilancio, che provvederà a firmare digitalmente. Quest’ultimo, infatti, firmerà digitalmente gli atti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, e la relativa dichiarazione di conformità dovrà essere apposta su ciascun documento.
  • Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da un INTERMEDIARIO, la dichiarazione di conformità dovrà essere resa dall’intermediario, nel rispetto delle citate disposizioni normative, su ciascun documento, che avrà firmato digitalmente, anche se è stata allegata alla pratica telematica la procura speciale sottoscritta da un amministratore. In alternativa, l’amministratore potrà firmare digitalmente il bilancio e tutti gli allegati per i quali renderà la dichiarazione di conformità.
  • NON OCCORRE la dichiarazione di conformità NEL SOLO CASO in cui i documenti vengono prodotti in originale informatico o duplicato informatico e sono sottoscritti digitalmente da tutti gli originali sottoscrittori.
Data pubblicazione: 28-06-2017
ultima modifica: martedì 03 ottobre 2017