Sezione salto di blocchi

Procacciatore d'affari
Normativa:

I procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere i requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione l’8 luglio 2010 con la decisione n.16147 e, di recente, ribadito con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017

Requisiti:

Per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’attività di “procacciatore d’affari nel settore immobiliare”, l’istanza dovrà essere corredata dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (i.e. modello ministeriale Mediatori previsto dal DM 26/10/2011, in attuazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 59/2010) ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali.

Ne consegue che tutte le istanze di inizio attività di Procacciatore d’affari, Segnalatore, Consulente o categorie similari che operano nel ramo immobiliare, prive della SCIA, saranno immediatamente rigettate con provvedimento del Conservatore.

Quanto ai procacciatori di affari che operano in altri settori (diversi da quello immobiliare), l’iscrizione nel Registro delle Imprese può essere richiesta esclusivamente previa esibizione di almeno una lettera di incarico, contenente i dati del soggetto mandante, il prodotto/servizio oggetto della lettera d’incarico, la data di inizio del rapporto di procacciatore d'affari.

Qualora nel corso dell’istruttoria il responsabile del procedimento ravvisasse gli elementi tipici del rapporto di agenzia (i.e., a mero titolo esemplificativo, esclusività; compensi fissi; zone determinate, ecc.) l’istanza sarà sospesa e successivamente respinta per assenza della SCIA.

L'istanza sarà valutata irricevibile e, pertanto, rigettata, anche nel caso in cui l’attività di procacciatore di affari sia esercitata in modo soltanto saltuario ed occasionale (orientativamente per non più di 60 giorni l’anno).
Ciò, poiché mancherebbe – nel caso di specie – l’esercizio in modo continuativo dell’attività imprenditoriale.

ultima modifica: mercoledì 30 giugno 2021