Sezione salto di blocchi

Fax center
Normativa:

Art. 25 del D.lvo 1 agosto 2003, n. 259

Descrizione:

Luogo dove si mettono a disposizione del pubblico terminali e apparati di comunicazione attraverso cui è possibile effettuare inviare / ricevere FAX. Nota bene: NON SI CONSIDERA FORNITORE DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI TELECOMUNICAZIONI ogni esercente attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria che non avendo come oggetto sociale principale una attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete (telefoni a gettoni, monete, a schede prepagate ecc..) - cfr. delibera del consiglio della Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni N. 102/03/CONS

Requisiti:

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da inoltrare al Ministero delle Comunicazioni -Ispettorato Territoriale Lazio - Viale di Trastevere, 189 - 00153 Roma 

(Dichiarazione per offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, art.25 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259).

Annotazioni:

CESSAZIONE ATTIVITA'

Per la cessazione è necessario effettuare una comunicazione di cessazione attività al Ministero delle comunicazioni.

ultima modifica: venerdì 22 agosto 2014