Sezione salto di blocchi

Parafarmacia
Normativa:

Art.5 d.legge 223/2006 convertito in L.248/2006; Art.9-bis D.L. 347/2001 convertito in L.405/2001; Circolare Ministero Salute 3/2006; Deliberazione della Giunta Regionale 864 del 18/12/2006; D.lgs. n. 59/2010; L. n. 241/1990.

Descrizione:

Il termine PARAFARMACIA indica il punto vendita per la distribuzione di prodotti e farmaci non soggetti a prescrizione medica comprendenti medicinali da banco e di automedicazione. Non possono pertanto essere venduti farmaci per cui è richiesta la prescrizione medica.
Le parafarmacie possono essere aperte solo all'interno di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e di grandi strutture di vendita. La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Requisiti:

L'impresa che intende avviare una parafarmacia deve presentare comunicazione di inizio attività al Ministero della Salute, all'Aifa, alla Regione, al Comune e all’Azienda Sanitaria Locale.
Il reparto può essere attivato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda USL territorialmente competente e dopo aver ottenuto il codice identificativo univoco dal Ministero della salute.

E' inoltre necessaria la presentazione del modello SCIA al comune competente per territorio.

Annotazioni:

Per ogni sito logistico (anche della stessa impresa), presso il quale verranno venduti medicinali, deve essere richiesta l’attribuzione di un codice identificativo univoco.

Informazioni più dettagliate e modelli sono consultabili sul sito del Ministero della Salute

ultima modifica: venerdì 12 dicembre 2014