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Guida alle attività economiche

Intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B.
Normativa:

D.lgs. n. 385/1993 (cd. Testo unico bancario); Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29

Descrizione:

L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.  Oltre alla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari ex art. 106 possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 

Requisiti:

Iscrizione presso l'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

Vedi voci correlate:Attività creditizie
ultima modifica: giovedì 30 ottobre 2014