L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 114/98; L.R. n. 33/1999; D.L. n. 223/2006; D.lgs. n. 59/2010; D.p.r. n. 160/2010.
Il decreto 114/98 distingue tra:
- esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- grandi strutture di vendita: esercizi con superficie superiore.
- centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Esercizi di vicinato: l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) da presentare al Comune competente per territorio (ex COM).
Medie e grandi strutture di vendita: autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
Copia della S.C.I.A. (o relativa autocertificazione) corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune deve essere presentata al Registro delle Imprese della CCIAA entro 30 giorni successivi all’effettivo verificarsi del fatto (inizio attività).
Per tutte le attività di commercio al dettaglio è necessario essere in possesso dei requisiti di accesso ed esercizio previsti dall’art. 5, del D.lgs n. 114/1998, e dall'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010.