L.r. 14/1999; L.r. 13/2007; Reg. regionale n. 16/2008; Reg. regionale n. 17/2008; L.n. 241/1990.
Strutture ricettive alberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel.
Strutture ricettive extra alberghiere: affittacamere, ostelli per la gioventù, casa e appartamenti per vacanze, case per ferie, alloggio e prima colazione o bed and breakfast, alberghi diffusi, rifugi montani.
Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l'art. 19 della L. n. 241/1990, per avviare, trasferire e modificare l'esercizio delle attività turistico-ricettive, occorre presentare al Comune competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
E' possibile avviare l'attività ricettiva alla data di presentazione della S.C.I.A. al Comune.
A parziale rettifica della procedura precedentemente in uso, che in caso di cessazione dell'attività per subingresso di altra impresa esonerava il cedente dalla presentazione della relativa comunicazione al S.U.A.R., si comunica che, a seguito di successive disposizioni pubblicate sul sito di Roma Capitale, la cessazione dell'attività deve essere sempre comunicata allo Sportello Unico Attività Ricettive tramite apposito modello "on line", specificando una delle previste cause di cessazione:
- cessazione definitiva dell'attività;
- cessazione per trasferimento della proprietà;
- cessazione per trasferimento della gestione dell'impresa (trattasi di affitto d'azienda).
Tale comunicazione deve essere allegata all'istanza di cessazione inoltrata al Registro delle Imprese.