Testo unico bancario; D.Lgs.141/2010.
È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica.
I soggetti che svolgono esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento devono iscriversi nella sezione speciale dell’elenco tenuto presso l'Organismo degli agenti e mediatori.
- iscrizione presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
- mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica.
COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
L'attività di agente in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario.
L'attività di agente in attività finanziaria non è compatibile con l'attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (cd. broker) previste dal D.lgs. 209/2005.
Un agente in attività finanziaria può segnalare unicamente un altro agente in attività finanziaria con il quale ha in essere un rapporto di collaborazione (ossia di sub-agenzia) rinvenibile nell'elenco gestito dall'OAM (organismo degli agenti e dei mediatori).
Non è ammissibile un'attività di segnalazione tra un agente in attività finanziaria e un mediatore creditizio.
La normativa prevede che possono essere iscritte nell'elenco presso l'OAM, soltanto le persone fisiche e le società.