Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Comunicazione elettronica (fornitura di servizi di-)
Normativa:

D.lgs. n. 259/2003; delibera AGCOM n. 666/08/CONS - allegato A

Descrizione:

Le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica sono i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Requisiti:

La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione (SCIA) resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; tale SCIA va presentata al MISE (Ministero dello Sviluppo economico).

Tale segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) abilita ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione della SCIA.

ultima modifica: lunedì 02 settembre 2013