Sezione salto di blocchi

Agenzie d'affari
Normativa:

D.lgs. 112/1998; Art. 115 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza)
(Art. 115 del TULPS modificato dal DL n. 5 del 9 febbraio 2012).

Descrizione:

Le agenzie d'affari si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui. Sono soggette ad autorizzazione della Questura le attività di recupero stragiudiziale dei crediti (agenzie di recupero crediti).

Sono invece soggette a comunicazione alla Questura le attività di:

  • agenzie di pubblici incanti (aste);
  • agenzie matrimoniali;
  • agenzie di pubbliche relazioni;
  • agenzie di prestito su pegno.

Sono invece soggette alla presentazione del modello SCIA al comune competente per territorio le seguenti attività di agenzia d'affari:

  • vendite di auto usate conto terzi
  • pubblicità
  • pratiche inerenti il decesso di persone
  • mostre,esposizioni e fiere campionarie
  • vendita beni usati conto terzi
  • vendita biglietti pubblici spettacoli
  • collocamento di complessi artistici di musica leggera
  • richiesta certificati conto terzi
  • disbrigo pratiche conto terzi
  • intermediazione di rollini fotografici

E' soggetta a presentazione del modello S.C.I.A. al comune competente per territorio l'attività di: deposito, magazzini e custodia di merci conto terzi.

Annotazioni:

Nel caso di cessazione dell'attività, è necessario presentare il modello di comunicazione di cessazione al comune competente per territorio.

 

NOTA:

Per l'attività di "Recupero giudiziale dei crediti" non è necessaria alcuna autorizzazione/S.C.I.A.

ultima modifica: martedì 25 novembre 2014