L. 06/08/1990, n. 223; L. 27/03/1992, n. 255; D.Lgs. 01/08/2003, n. 259; D.Lgs. 31/07/2005, n. 177; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Deliberazioni n. 236/01/CONS del 30/05/2001; n. 666/08/CONS del 26/11/2008; n. 195/09/CONS del 16/04/2009; n. 608/10/CONS del 25/11/2010.
Sono soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.
Autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e iscrizione nel ROC (Registro Operatori di Comunicazione presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).