Sezione salto di blocchi

Requisiti e incompatibilità

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.

L'aspirante agente deve possedere:

  • requisiti morali (assenza di condanne per i reati di cui all’art. 2 della L. 39/1989 e s.m. e i. e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa)
  • requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Il requisito professionale può essere, inoltre, dimostrato:

  • essendo in possesso di titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007 con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).
    Per informazioni sulle procedure per il riconoscimento consulta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

oppure

  • essendo iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio se si intende svolgere l’attività presso un’impresa societaria. Se invece si vuole costituire un’impresa individuale, con la pratica di denuncia inizio attività contenente l’autocertificazione dei requisiti si chiede il passaggio di iscrizione dall’apposita sezione Rea alle sezioni del Registro Imprese (sez. piccoli imprenditori/ordinaria).

NB: dal 13 maggio 2016 non è più valida l’iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione.

 

Requisiti morali antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Il codice antimafia ha previsto l’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello Mediatori e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello Mediatori e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

 

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  26  marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi (art. 5 della L. 39/1989 e s.m. e i.).

ultima modifica: mercoledì 02 febbraio 2022