Sezione salto di blocchi

Procedimenti

Istruttoria e gestione delle denunce presentate dalle società al REA, delle iscrizioni presentate al Registro delle Imprese ed inerenti sedi secondarie
Tipo di procedimento: procedimenti ad istanza di parte
Unità  organizzativa responsabile dell'istruttoria
Area IV- Registro Imprese e Analisi Statistiche
Posizione organizzativa: Rea - Imprese individuali e artigiane
Responsabile di procedimento

Alessia Coratella

Responsabile di provvedimento

Il Conservatore del Registro Imprese di Roma - Barbara Cavalli

Responsabile con poteri sostitutivi in caso di inerzia
Segretario Generale - Pietro Abate
Breve descrizione del procedimento

Istruttoria e gestione delle denunce presenta al REA da imprese individuali e società

Uffici, orari e recapiti per le istanze

 

Struttura REA - Imprese individuali e artigiane

tel 06/52082343

 e-mail: reaindividualieartigiane@rm.camcom.it

Costi e modalità di pagamento

Telematica tramite conto prepagato Telemaco

Modalità  per ottenere informazioni sui procedimenti in corso

posta elettronica ordinaria

Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Vedere la pagina dedicata: Denuncia inizio, modifica, cessazione attività

Termine di conclusione

5 giorni

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Tipo di provvedimento finale
Iscrizione
Riferimenti normativi

Codice Civile

L. n. 580/1993

D.P.R. n. 581/1995

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO:

l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dal regolamento Camerale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Roma

ALTRE FORME DI TUTELA:

  • PER LE DENUNCE REA: è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR o, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente della Repubblica
  • PER LE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE: è possibile ricorrere al Giudice del Registro Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2191 Codice Civile.

IN CASO DI INERZIA: decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario Generale quale titolare del potere sostitutivo, così come individuato con Determinazione n. 26 del 02/05/2012, affinché il procedimento si concluda in un termine pari alla metà del termine originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter Legge 241/90.

ultima modifica: mercoledì 12 giugno 2024