Sezione salto di blocchi

Il Registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale, introdotto dal codice civile del 1942, per consentire a chiunque di avere una conoscenza veritiera degli atti e fatti inerenti i soggetti individuali e collettivi che operano sul mercato e per i quali è prevista la registrazione.

Preceduto da un regime transitorio, durato più di cinquant’anni con il Registro delle Società e il Registro delle Ditte, il Registro delle Imprese ha ricevuto piena attuazione solo nel 1996, a seguito dell’emanazione della legge n. 580/1993 e del regolamento di attuazione n. 581/1995.
Il Registro è tenuto dalle Camere di Commercio, sotto la direzione di un Conservatore e con la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, al quale competono, all’occorrenza, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio.
E’ gestito con modalità informatiche e telematiche attraverso una rete che assicura, per tutte le imprese iscritte, completezza e organicità della pubblicità legale, nonché tempestività dell’informazione giuridico-economica su tutto il territorio nazionale.

Articolazione del Registro Imprese e tipologia di iscritti

Sezione ordinaria

  • Imprenditori commerciali individuali
  • tutte le società, fuorché le società semplici (a prescindere dall’oggetto sociale)
  • consorzi fra imprenditori con attività esterna
  • GEIE, Gruppi Europei di Interesse Economico con sede in Italia
  • enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
  • società estere con sede secondaria od oggetto principale dell’attività in Italia
  • le aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti locali.

Sezione speciale

  • imprenditori agricoli
  • piccoli imprenditori
  • società semplici.

Nel tempo la struttura del Registro delle Imprese è stata ampliata con altre sezioni speciali.

Le altre sezioni speciali

  • Titolari effettivi
  • società tra avvocati e le società tra professionisti
  • società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti
  • imprese sociali e le società di mutuo soccorso
  • Start-up innovative e gli incubatori certificati
  • PMI innovative
  • imprese che intendono attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Per completare la funzione informativa e pubblicitaria del Registro delle Imprese, il legislatore ha previsto l’annotazione nella sezione speciale degli imprenditori iscritti nell’Albo delle Imprese Artigiane nonché l’istituzione del REA - Repertorio Economico Amministrativo, nel quale è iscritta ogni altra notizia di carattere economico, statistico e amministrativo.

All’iscrizione di soggetti, atti e fatti ovvero al deposito di documenti nel Registro delle Imprese conseguono precisi effetti giuridici che vanno da una funzione meramente informativa, all’opponibilità ai terzi ed anche all’efficacia costitutiva.

Pubblicità Dichiarativa

Ha come effetto immediato quello dell’opponibilità ai terzi dei fatti iscritti. I terzi, infatti, non possono opporre l’ignoranza dei fatti iscritti perché, una volta effettuata l’iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta e non ammette prova contraria.

Viceversa, la mancata iscrizione produce un’efficacia negativa, nel senso che se un fatto di cui la legge prescrive l’iscrizione non è stato iscritto, questo fatto non può essere opposto ai terzi. Tuttavia, il soggetto obbligato all’iscrizione può provare che il terzo era comunque a conoscenza del fatto e in questo caso lo stesso fatto, sebbene non iscritto, diventa opponibile. In questo caso la presunzione di conoscenza è relativa perché ammette la prova contraria.

Pubblicità Costitutiva

Si ha quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici solo con l’iscrizione. Infatti, le società di capitali, come ad esempio le SPA e le SRL, acquistano la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione.

Pubblicità Notizia

Ha una funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, non produce effetti sostanziali, ma si limita soltanto ad esplicare una funzione informativa, assolvendo così al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro. Pertanto, l’omissione della registrazione non influisce né sulla validità né sull'efficacia dei fatti stessi.

Pubblicità dichiarativa delle imprese agricole

Fa eccezione alla regola generale della sezione speciale, in quanto l’iscrizione degli atti e fatti delle imprese agricole (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici che svolgono attività agricola) produce gli effetti della pubblicità dichiarativa tipici della sezione ordinaria, oltre a quelli di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.

Il Registro delle Imprese è regolato dal principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili solo le iscrizioni previste dalla legge.

→ Vai alle modalità di presentazione delle istanze e dei depositi al Registro Imprese

ultima modifica: martedì 10 ottobre 2023