Sezione salto di blocchi

Procedimenti

Verifica requisito in possesso dei soggetti esercenti attività di agenzia di affari in mediazione nella sede legale e nella U.L.
Tipo di procedimento: procedimenti ad istanza di parte
Unità  organizzativa responsabile dell'istruttoria
Area IV- Registro Imprese e Analisi Statistiche
Posizione organizzativa: Rea - Imprese individuali e artigiane
Responsabile di procedimento

Alessia Coratella

Responsabile di provvedimento

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Roma - Barbara Cavalli

Responsabile con poteri sostitutivi in caso di inerzia
Segretario Generale - Pietro Abate
Breve descrizione del procedimento

Verifica requisito in possesso dei soggetti esercenti attività di agenzia di affari in mediazione

Uffici, orari e recapiti per le istanze

Struttura "REA - imprese individiali e artigiane"

 tel 06/52082343

 e-mail: ausiliaricommercio@rm.camcom.it

Costi e modalità di pagamento

-

Modalità  per ottenere informazioni sui procedimenti in corso

Tramite posta elettronica ordinaria e P.E.C.

Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Vedere pagina dedicata: Agenti Affari in Mediazione

Termine di conclusione

60 giorni

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Tipo di provvedimento finale
Conferma iscrizione/Denuncia attività al R.I./REA Attività di agenzia di affari in mediazione Inizio attività - Divieto di prosecuzione inizio attività/Non accoglimento
Riferimenti normativi

L. n. 580/1993 e s.m.i.
D.P.R. n. 581/1985
L. n. 39/1989
D.M. n. 452/1990
L. n. 57/2001 Art. 18
D.Lgs. n. 59/2010 Artt. 73 e 80
L. n. 122/2010 Art. 49 comma 4 bis
D.M. n. 26/10/2011

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

NEL CASO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ':

Ricorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni oppure Ricorsi giurisdizionali entro 60 giorni.

 

NEL CASO DI NON ACCOGLIMENTO:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pagine di riferimento
ultima modifica: mercoledì 12 giugno 2024