Diffida alle imprese individuali a comunicare il proprio domicilio digitale e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020
Il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con la L. n. 221/2012. Inoltre, l’indirizzo iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.
Secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento allegato alla delibera consiliare n. 23 del 07/11/2022, viene comunicata formale diffida a 6830 imprese a iscrivere il domicilio digitale nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla conoscenza della diffida da parte dei destinatari, cioè entro il 20/03/2023.
Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà, d’ufficio, un domicilio digitale e applicherà contestualmente la sanzione per omesso adempimento:
Approfondimenti:
Diffida 2023 imprese individuali