Rosalba Nucara
Il Conservatore del Registro delle Imprese di Roma - Barbara Cavalli
Applicazione delle sanzioni amministrative per omessa comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Contestuale attribuzione d'ufficio di un domicilio digitale, e.g. codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it (attivo solo in ricezione, accessibile tramite il cassetto digitale dell'imprenditore https://impresa.italia.it/cadi/app/login) e consultabile negli elenchi INI-PEC
Sanzioni: per le società sarà di 412,00 euro; per le imprese individuali di 60,00 euro
posta elettronica certificata
per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare domiciliodigitale.unioncamere.gov.it
entro 4 mesi dal termine della pubblicazione all'albo on line del provvedimento adottato
art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento, è possibile presentare al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative della Camera eventuali scritti difensivi avverso le sanzioni amministrative applicate, nonché si potrà chiedere un'audizione (art. 18 L. 689/81).