Ruolo conducenti: tutte le F.A.Q.
La normativa e i moduli sono disponibili nella sezione di approfondimento dedicata al servizio Ruolo Conducenti dei servizi pubblici non di linea.
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FAQ
L’iscrizione nel Ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del comune della licenza per l’esercizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
L’iscrizione al Ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli, o natanti, adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
- sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
- dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità del sostituto del dipendente per un tempo determinato.
Non è ammessa l’iscrizione in entrambe le sezioni del Ruolo provinciale.
Il Ruolo è articolato in due sezioni destinate all’iscrizione dei conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di:
- Taxi
- Noleggio
Le imprese (nonché i dipendenti delle imprese) che esercitano il trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, possono essere iscritte, di diritto, al Ruolo conducenti.
È necessario sostenere un esame, davanti alla Commissione Provinciale. L’esame è costituito da una prova scritta, con un questionario a risposta multipla (sulla base dei quesiti predisposti dalla Regione Lazio e reperibili sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale).
La prova scritta si intende superata qualora l'interessato risponda esattamente ad almeno il settanta per cento dei quesiti posti (ossia 18 risposte esatte su 25 quesiti).
La domanda di iscrizione con la richiesta di partecipazione all’esame al Ruolo Conducenti deve essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: albieruoli@rm.legalmail.camcom.it
Sostenuto l’esame con esito positivo, la procedura di iscrizione si perfeziona allo sportello di Viale Oceano Indiano 19 - Roma, prenotando un appuntamento su www.appuntamenti.rm.camcom.it consegnando l’originale del Certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/2008.
Il certificato, rilasciato ai sensi del vigente articolo 17, comma 2 della Legge regionale Lazio n. 58/1993 e s.m.i., dovrà espressamente riportare che il soggetto:
- Non sia consumatore abituale di droghe;
- Non faccia abuso di alcool;
- Non risulti affetto da malattia contagiosa;
- Non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.
- Essere residenti ovvero domiciliati in un comune della provincia di Roma;
- aver assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal giorno 1° gennaio 1994 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 10 anni; per i nati dopo il 1952 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; anteriormente a tale data, va dimostrata la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni);
- aver compiuto l’età minima prevista per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allegando alla domanda di iscrizione il Certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore di medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
- essere in possesso del requisito di abilitazione professionale (C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale oppure CQC per il trasporto di persone) rilasciato dalla Motorizzazione civile;
- aver sostenuto con esito favorevole l’esame presso la Città Metropolitana di Roma Capitale.
- Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero è necessario produrre:
- dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza;
oppure
- equipollenza del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano;
oppure
- Al titolo di studio redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme apposte su atti e documenti formati all’estero sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
No, ma la Camera di Commercio di Roma avvia, periodicamente, il Progetto di Revisione del Ruolo Conducenti con l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nello stesso Ruolo.