L. n. 220/2012; Art. 71 bis delle disp. di attuazione del codice civile.
L'attività di "Amministrazione di condomini" può essere svolta da società ovvero sotto forma di impresa individuale.
L'attività in parola è condizionata, per legge, al possesso di particolari requisiti sia morali sia professionali.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese/REA non deve essere allegata alcuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali (che devono comunque preesistere al fine del legittimo avvio dell'attività).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 24/9/2013, ha chiarito che l'attività di amministrazione di condomini è incompatibile con l'attività di agenti di affari in mediazione.