Vigilanza privata armata e non armata (Servizi di-)
Normativa:
Art. 134 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.); R.D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.)
Descrizione:
Art. 134-comma 1: "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati."
Requisiti:
Autorizzazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui viene esercitata l’attività.
ultima modifica:
giovedì 21 agosto 2014