Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Vigilanza privata armata e non armata (Servizi di-)
Normativa:

Art. 134 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.); R.D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.)

Descrizione:

Art. 134-comma 1: "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati."
 

Requisiti:

Autorizzazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui viene esercitata l’attività.

ultima modifica: giovedì 21 agosto 2014