D.lgs. n. 214/2005
Chiunque svolge attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
Il rilascio dell'autorizzazione spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.
Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
Autorizzazione della regione Lazio.