L.R. 03 marzo 2003, n. 4
a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) stabilimenti termali;
e) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonchè le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche.
Autorizzazione della Regione Lazio.