Legge 84/2006; D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. ; L. n. 241/1990.
Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune competente per territorio; la presentazione della SCIA permette l'inizio dell'attività da parte dell'impresa, e presuppone che siano già stati completati presso il comune e gli enti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla legge relativi al locale adibito a tintolavanderia.
La cd. lavanderia self service (a gettoni) si differenzia dalla tintolavanderia, in quanto non vengono effettuati lavaggi a secco, trattamenti di smacchiatura, stireria, etc..
Anche per tale attività è prevista la presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune competente per territorio.
Nei casi di cessazione delle attività di "tintolavanderia" e "lavanderia self service" è necessario presentare una comunicazione al comune competente per territorio.
E’ attività artigiana se ricorrono le condizioni previste dalla L. n. 443/85 e dalla Legge regionale n. 3/2015.