Sezione salto di blocchi

Barbiere
Annotazioni:

Art. 6, comma 1, legge 17/08/2005 n.174

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

Vedi voci correlate:Acconciatore
ultima modifica: lunedì 23 settembre 2013