Autorizzazione del Comune
Ai sensi dellart.3 del d.lgs.170/2001 NON E' NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE alla vendita SOLO nei seguenti casi:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese , comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi, e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.