Sezione salto di blocchi

Sanzioni Amministrative

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).

In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.

La Camera di Commercio di Roma, con Delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio esamina i verbali elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) per la violazione di norme nelle seguenti materie:

  • sicurezza prodotti 
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi
  • contratti negoziati fuori dal locali commerciali
  • contratti a distanza

IMPORTANTE : Sono escluse dalla competenza dell’Ufficio, le sanzioni in materia di Diritto Annuale e Albo Imprese Artigiane

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:

  1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
    oppure
  2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Sanzioni amministrative chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.

IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.

Se il cittadino vuole contestare il verbale di violazione può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all’Ufficio Sanzioni amministrative entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

L’Ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione; se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all’Ufficio Sanzioni amministrative secondo una delle seguenti modalità:

  • spediti via posta alla CCIAA di Roma – Servizio Sanzioni amministrative Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma.

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .

Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi.
E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza e con istanza in bollo da Euro 16,00,  il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (scarica modulo). L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Sanzioni amministrative secondo una delle seguenti modalità:

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

In questi casi è possibile richiedere il rimborso dell’importo erroneamente versato mediante apposita istanza in carta semplice rivolta alla CCIAA di Roma, allegando l’originale del pagamento di cui si chiede il rimborso (scaricare il modello di domanda nella scheda "moduli" di questa pagina).

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l’ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall’Ufficio Sanzioni amministrative sono individuate dalla dicitura “Camera di Commercio di Roma” e dal nome dell’Ufficio che può essere “Upica” o “Ufficio sanzioni”.
E' possibile richiedere informazioni sulla cartella mediante invio di richiesta scritta firmata dall'interessato o da un terzo munito di delega e di copia del documento dell'interessato ad uno dei seguenti indirizzi:

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Dal 1 marzo 2008  le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.

L’Ufficio Sanzioni amministrative riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

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Ufficio competente: Area VI Attività abilitative ed ispettivo/sanzionatorie
Indirizzo e-mail: asa@rm.camcom.it
Posta elettronica certificata: attivitasanzionatorie@rm.legalmail.camcom.it
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Telefono: 06 5208 2359 - 06 5208 2379
ultima modifica: lunedì 15 marzo 2021