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Sanzioni Registro Imprese

Gli Assistenti virtuali della Camera di Commercio di Roma "Adriano e Sabina" sono disponibili per informazioni generali sulle Sanzioni Amministrative.

Adriano e Sabina sono accessibili dal Sito Camerale, dall'app Impresa Italia, sul canale WhatsApp -al numero 06 52082888 oppure utilizzando il link diretto: https://wa.me/390652082888 - e sui canali social Instagram e Messenger. 

Inoltre, esclusivamente dall’area riservata di Impresa Italia si può ottenere il riepilogo dei verbali ricevuti e effettuarne la
consultazione.

Vi invitiamo a provare Adriano e Sabina cliccando sull'icona in basso a destra nella pagina.

 

Le sanzioni amministrative del Registro Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre il termine generale di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).


Calcolo Dei Termini Il termine si calcola a partire dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento (art. 1187 c.c.).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione della domanda si considera tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n.558/1999).


A Chi Si ApplicanoLe sanzioni si applicano a tutti i soggetti obbligati per legge alla richiesta di iscrizione o deposito al Registro delle Imprese e denunce al Repertorio Economico - Amministrativo  (art. 5 L. n. 689/1981);

Ciascun soggetto obbligato deve pagare la singola sanzione più le spese di procedimento. In alternativa, la società, come obbligato in solido, può effettuare il pagamento dell’importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento, liberando così i singoli trasgressori.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.

Esempi di soggetti obbligati:

  • impresa individuale: il titolare
  • società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
  • società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
  • consorzi: ciascuno degli amministratori
  • società estere con stabile organizzazione in Italia: il preposto alla sede secondaria
  • società di capitali e cooperative:
    • quando i soggetti obbligati sono gli amministratori: tutti gli amministratori
    • quando i soggetti obbligati sono i sindaci: tutti i sindaci effettivi
    • quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio: tutti gli amministratori e il notaio
    • per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.

Accesso agli Atti su verbali di accertamentoLa richiesta di accesso agli atti su verbali d'accertamento può essere presentata dall’interessato o da soggetto munito di delega, con invio dell’apposito modello, specificando l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

In base al “Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Roma”, il rilascio di copie dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.

Modello di accesso agli atti 

Chi contattare per questo servizio?

Sanzioni Registro Imprese
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Struttura "Sanzioni e Qualità"
Posta elettronica certificata: sanzioni.ri@rm.legalmail.camcom.it
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: L'ufficio riceve dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30
Telefono: 06 5208 2616 - 06 5208 2262 - 06 5208 2750
ultima modifica: venerdì 15 maggio 2026