Al fine di risolvere eventuali controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori per i settori di energia elettrica, gas, idrico e telecalore, è obbligatorio, prima di rivolgersi al giudice, il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale.
In virtù della convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed Unioncamere, a cui ha aderito la Camera di Commercio di Roma, è possibile presentare all’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Roma istanza di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale di tali controversie.
La presentazione dell’istanza è possibile solo dopo aver inviato un reclamo all’Operatore o al Gestore del servizio e aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente, oppure dopo che sono trascorsi 40 giorni (50 nel caso del servizio idrico) dall'invio del reclamo.
L’incontro di conciliazione si svolgerà entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, in modalità web-conference. Le parti, congiuntamente, possono richiedere al Conciliatore, appositamente formato nella materia, la formulazione di una proposta non vincolante.
Tale strumento consente la risoluzione della lite entro un massimo di 90 giorni, anche senza l’assistenza di un legale e, in caso di esito positivo, il verbale di accordo assume efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Sono previste tariffe agevolate per gli utenti che intendono ricorrere al servizio di conciliazione, come di seguito specificate:
€ 30,00 (+ IVA) * per le liti di valore non superiore ad € 50.000,00;
€ 60,00*ì (+ IVA) * per le liti di valore superiore ad € 50.000,00.
Il pagamento delle spese di avvio è dovuto dalla parte istante contestualmente al deposito della domanda e da ciascuna parte invitata nel caso di adesione al procedimento.
€ 40,00 (+ IVA) * per le liti di valore non superiore a € 50.000,00;
€ 100,00 (+ IVA) * per le liti di valore superiore a € 50.000,00
Il pagamento delle spese di conciliazione è dovuto nel caso in cui, al termine del primo incontro, le parti decidano di comune accordo di procedere con lo svolgimento della procedura.
* (Nel caso di controversie internazionali, l'IVA potrebbe non essere dovuta)
Le domande possono essere presentate esclusivamente:
- on line tramite l'applicativo ConciliaCamera previa registrazione;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: mediazioniearbitrati@rm.legalmail.camcom.it
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento dell'indennità di spese di avvio attraverso la piattaforma di pagamento on line, selezionando dal menù a tendina "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato" e inserendo nell'oggetto la dicitura "Versamento indennità di avvio conciliazione".
Documenti:Convenzione Arera - Unioncamere del 28/12/2022 https://www.arera.it/fileadmin/allegati/consumatori/conciliazione/AEEGSI-Unioncamere
Testo Integrato Conciliazione (TICO) in vigore dal 1 gennaio 2025
Per approfondimenti: www.arera.it/consumatori/conciliazione
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