Sezione salto di blocchi

Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Roma

Iscritto al n. 44 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia

Riferimenti normativi

Documenti

Modulistica da utilizzare nel caso di presentazione tramite Pec

Informativa Privacy 

Contatti

Segreteria dell’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Roma
indirizzo e-mail: mediazioniearbitrati@rm.camcom.it
Indirizzo: Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma
Telefono: 06 52082769 - 06 52082296

Obiettivi della Mediazione

  • Ridurre i tempi della giustizia civile.
  • Favorire soluzioni consensuali e sostenibili per le parti.
  • Evitare il conflitto giudiziario tramite un dialogo guidato.
  • Offrire uno strumento economico ed efficace per imprese, professionisti e cittadini.

Vantaggi della Mediazione

  • Tempi rapidi rispetto al processo civile
  • Costi ridotti e prevedibili
  • Riservatezza assoluta
  • Flessibilità nella gestione del conflitto
  • Soluzioni personalizzate non vincolate alle rigidità delle sentenze
  • Incentivi fiscali (credito d’imposta e esenzione dall’imposta di registro entro determinati limiti)

Tipologie di mediazione

La mediazione si può distinguere in:

  • obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
  • delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione;
  • per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.

Come Funziona la Mediazione

  1. Istanza di avvio presso un Organismo di Mediazione iscritto nell’elenco formato presso il Ministero della Giustizia.
  2. Designazione del mediatore da parte del Responsabile dell’Organismo.
  3. Fissazione del primo incontro di mediazione e comunicazione all’altra parte della domanda e della data dell’incontro (Le parti partecipano personalmente alla procedura, e possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi). Nei casi di mediazione obbligatoria per legge o demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi legali.
  4. Eventuale fissazione di successivi incontri.
  5. Eventuale accordo redatto e sottoscritto dalle parti, con effetto vincolante. L’accordo diventa titolo esecutivo, se omologato dal giudice.

La mediazione ha una durata di sei mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda (salvo proroghe concordate).

Gli incontri di mediazione possono svolgersi sia presso la sede dell’Organismo della Camera di Commercio di Roma, Via de’ Burrò, 147, sia con collegamento da remoto. In questo caso, è necessario essere in possesso di dispositivo di firma digitale.

Modalità di presentazione delle domande di mediazione

Le domande possono essere presentate esclusivamente:

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento dell'indennità di primo incontro, effettuato attraverso la piattaforma di pagamento on line, selezionando dal menù a  tendina "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato" e inserendo nell'oggetto la dicitura "Versamento indennità di primo incontro".

ultima modifica: giovedì 29 gennaio 2026