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Novità per le imprese prive di un domicilio digitale
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Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese inadempienti saranno soggette a:

  • applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l'iscrizione.
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare:

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home

Per indicazioni operative sull’invio della pratica:
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

 

 

Data pubblicazione: 28-02-2022
ultima modifica: lunedì 28 febbraio 2022