L. n.249/1997; delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009.
Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera n. 666/08/CONS sono tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i seguenti soggetti:
a. gli operatori di rete;
b. i fornitori di contenuti;
c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
e. le imprese concessionarie di pubblicità;
f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
k. gli operatori economici esercenti l'attività di call center.
Per le attività indicate ai punti a/b/c/d/e/f/j/k, l'iscrizione al R.O.C. non è condizione per l'avvio dell'attività e deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
Per le attività indicate ai punti g/h/i, l'scrizione al R.O.C. deve essere effettuata preventivamente, perché è condizione necessaria per l'avvio dell'attività.
Le attività relative all’iscrizione sono delegate, per alcune Regioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l’Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.
Le domande di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e le richieste di certificazione (queste ultime, in bollo da Euro 14,62) di cui agli artt. 5 e 15 della Delibera n. 666/08/CONS sono trasmesse in forma cartacea, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità e sono inviate a mezzo raccomandata A.R..
Qualora l’operatore richiedente l’iscrizione o la certificazione abbia la propria sede legale in una delle Regioni in cui il Co.re.com abbia ricevuto le deleghe, le domande devono essere inviate al Co.re.com competente.
Qualora l’operatore richiedente l’iscrizione o la certificazione abbia la propria sede legale in una delle Regioni in cui il Co.re.com NON abbia ricevuto le deleghe, le domande devono essere inviate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.