Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Commercio di oggetti usati privi di valore o di valore esiguo
Normativa:

R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.); D.lgs. 114/1998.

Descrizione:

Le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo e di conseguenza non è richiesta la tenuta del registro delle operazioni effettuate. E' sufficiente aver effettuato segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) al comune competente per territorio (ex COM).

Requisiti:

L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) al comune competente per territorio (ex COM), nella quale deve essere appositamente segnalato il commercio di oggetti usati.

ultima modifica: venerdì 20 dicembre 2019