Art.5 d.legge 223/2006 convertito in L.248/2006; Art.9-bis D.L. 347/2001 convertito in L.405/2001; Circolare Ministero Salute 3/2006; Deliberazione della Giunta Regionale 864 del 18/12/2006; D.lgs. n. 59/2010; L. n. 241/1990.
Il termine PARAFARMACIA indica il punto vendita per la distribuzione di prodotti e farmaci non soggetti a prescrizione medica comprendenti medicinali da banco e di automedicazione. Non possono pertanto essere venduti farmaci per cui è richiesta la prescrizione medica.
Le parafarmacie possono essere aperte solo all'interno di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e di grandi strutture di vendita. La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
L'impresa che intende avviare una parafarmacia deve presentare comunicazione di inizio attività al Ministero della Salute, all'Aifa, alla Regione, al Comune e all’Azienda Sanitaria Locale.
Il reparto può essere attivato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda USL territorialmente competente e dopo aver ottenuto il codice identificativo univoco dal Ministero della salute.
E' inoltre necessaria la presentazione del modello SCIA al comune competente per territorio.
Per ogni sito logistico (anche della stessa impresa), presso il quale verranno venduti medicinali, deve essere richiesta l’attribuzione di un codice identificativo univoco.
Informazioni più dettagliate e modelli sono consultabili sul sito del Ministero della Salute