L.r. n. 17/2004; Regolamento regione Lazio n. 5/2005.
I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nei seguenti gruppi:
a) materiali da costruzione edile;
b) materiali destinati ad attività industriali;
c) materiali ornamentali.
Sono considerati rari i materiali di cava e torbiera, litoidi o sciolti, che presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell’estrazione ed alto valore merceologico.
Precisamente, sono considerati materiali rari:
a) calcari ornamentali, da taglio e da calce;
b) arenarie da taglio;
c) gesso;
d) lave per pietrisco;
e) lave e materiali vulcanici ornamentali;
f) farina fossile;
g) travertini ed alabastri calcarei;
h) pomici lapillo;
i) sabbie silicee con contenuto in SiO2 >60 per cento.
L’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), della L.r. 14/1999 e successive modifiche, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel cui territorio si intende svolgerla.