L. n. 1/1991; D.Lgs. n. 58/1998; D.M. n. 472/1998; L. n. 28/12/2005, n. 262; D.Lgs. n. 141/2010; D.Lgs. n. 169/2012; L. n. 208/2015; Delibera CONSOB n. 19548/2016
La figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (così ridenominato dall’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo di “promotore finanziario”), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
- iscrizione presso l' organismo per la tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF);
- incarico da parte del soggetto abilitato (SIM, SGR, banche) per cui il consulente opera.