L. n. 1/1990; D.L. n. 7/2007; L. n. 241/1990, L. R. n. 33/2001; D.lgs. n. 59/2010; D.P.R. n. 160/2010; D.lgs. n.147/2012.
L'esercizio dell'attività di estetista/centro estetico è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) da presentare al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, modificata dalla L. n. 122/2010.
La presentazione della SCIA al comune competente, è dovuta anche nei casi di:
- subingresso;
- trasferimento di sede.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività, deve essere designato almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
E’ attività artigiana se ricorrono le condizioni previste dalla L. n. 443/85 e dalla Legge regionale n. 3/2015.
Nel caso di cessazione dell'attività, è necessario presentare il modello di comunicazione di cessazione al comune competente per territorio.