Si rende noto che, stante l'attuale crisi bellica, per il rilascio dei certificati di origine e visti per l'estero con destinazione finale Russia e Bielorussia le imprese dovranno allegare, alla domanda presentata tramite piattaforma CERT'O, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente anche nel riquadro moduli.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 17675/2021, integrativa delle Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e visti per estero del marzo 2019, ha definito la Stampa in azienda la modalità standard di emissione dei certificati di origine per tutte le imprese esportatrici.
Di conseguenza dopo un periodo sperimentale si comunica che dal 1 giugno 2022 tale modalità sarà resa OBBLIGATORIA.
Si invita quindi ad inviare il modulo di adesione rinvenibile nel sito:
https://www.rm.camcom.it/pagina3726_certificati-di-origine-e-visti-stampa-in-azienda.html
Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese inadempienti saranno soggette a:
- applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l'iscrizione.
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Per indicazioni operative sull’invio della pratica:
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
Su indicazione di Unioncamere ed in considerazione dello stato di guerra tra Federazione russa e Ucraina e in attesa di conoscere nel dettaglio le sanzioni che saranno adottate dall'Unione europea, si ritiene necessario sospendere in via preventiva il rilascio dei carnet ATA per merci destinate nei Paesi in questione.
Al via la VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (EX ART. 7 DM MISE DEL 26.10.2011)
Per tutte le imprese individuali e societarie e per i relativi preposti che hanno iniziato l’attività di mediazione da almeno quattro anni.
Nei prossimi giorni le imprese coinvolte riceveranno un avviso via PEC o tramite Raccomandata A/R contenente le indicazioni sull’adempimento previsto dall’art. 7 del DM MISE del 26/10/2011 da effettuarsi entro il termine dei 30 giorni successivi.
Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
- dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.
Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.
NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.
Dal 1 gennaio 2022 sono terminati per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali organizzati per fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.
In merito, si invita a prendere visione delle indicazioni riportate sul sito World Pass, la rete degli sportelli per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1051
Documenti per l'estero |
importi attuali iva inclusa |
nuovi importi iva inclusa |
---|---|---|
Carnet ATA base |
Euro 61,00 |
Euro 85,40 |
Carnet ATA standard |
Euro 92,72 |
Euro 122,00 |
Carnet CPD China/Taiwan |
Euro 61,00 |
Euro 85,40 |
A seguito della dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, dal 14 dicembre 2021, tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, afferenti alle società, dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai per gli atti dagli stessi ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Tali soggetti dovranno sottoscrivere, con propria firma digitale, sia la modulistica informatica che ciascun file allegato.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, non saranno più accettate le domande di iscrizione o deposito, cui sia stata allegata la cd. “procura speciale”, conferita ad un intermediario per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari dai soggetti legittimati o obbligati.
Nulla è innovato con riferimento alla possibilità prevista dai commi 2 quater e 2 quinquies dell’art.31 della L. n. 340 del 24/11/2000, per i professionisti iscritti nella sezione “A” dell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dal legale rappresentante della società, di richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento del Notaio.
Si informa che le funzioni di organismo di controllo per la filiera vitivinicola sono state esercitate da questo Ente fino al 31 luglio 2021.
Si invita a prendere visione della notizia pubblicata al seguente link: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1048
Vengono fornite informazioni aggiornate sulla nuova formalità di registrazione degli stabilimenti degli esportatori dei prodotti in oggetto sul sistema informativo comunitario TRACES NT; il Ministero della Salute ha emanato delle istruzioni operative al riguardo.
Si ricorda, infatti, che le formalità di certificazione dei prodotti in oggetto saranno operative dal 1 ottobre 2021, come anche l'obbligo di registrazione nel sistema TRACES NT.
Le costituzioni e le modificazioni statutarie delle startup innovative nella forma di s.r.l. con modello standard e sottoscrizioni digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale sono sospese a seguito delle recenti decisioni della Giustizia amministrativa. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica startup.roma@rm.camcom.it.
In data di ieri, 24 Marzo 2021, il Governo britannico, ha annunciato lo slittamento, all'1 gennaio 2022, dell'introduzione dell'obbligo di produrre il Modulo VI-1 per l’importazione di vino dall’Unione Europea in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles).
È, altresì, rinviata all'1 Gennaio 2022 la produzione del Certificato di Ispezione richiesto per l’importazione di alimenti biologici.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parlamento Britannico:
Importing and exporting wine - GOV.UK
Importing and exporting organic food - GOV.UK
Si informa che è attivo il servizio “Libri Digitali”, che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente, in modo semplice ed efficace e con rilevante risparmio di costi, i libri d’impresa (sociali e contabili) e che sostituisce completamente la tradizionale modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e conservazione a norma dei libri, con pieno valore legale.
Il servizio, oltre alla conservazione a norma, garantisce l’immodificabilità nel tempo delle scritture, il rispetto della privacy e l’accesso al solo rappresentante dell’impresa e ai suoi delegati.
Il servizio è rivolto a tutte le tipologie di impresa, quindi sia a imprese individuali sia a società di persone o capitali, con sede legale a Roma e provincia.
Data pubblicazione 20/11/2020
La procedura di verifica riguarda tutte le imprese, nonché i soggetti che, in qualità di preposto/responsabile tecnico, esercitano l’attività da almeno 5 anni.
Per la conferma del possesso dei requisiti, occorre inviare una pratica telematica di Comunicazione Unica allegando i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati.
Si avverte che la mancata presentazione della documentazione richiesta o la perdita dei requisiti comporterà l’adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione dedicata: Verifica dinamica permanenza requisiti
Come noto, start-up e PMI innovative, per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, devono procedere annualmente alla comunicazione di conferma del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, trasmettendo un’istanza telematica contenente la dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti di legge.
L’omissione, equiparata dal Legislatore alla perdita dei requisiti, comporterà la cancellazione dalla sezione speciale ai sensi degli artt. 25, comma 16 del D.L. n. 179/2012 convertito, con modifiche, nella L. n. 212/2012 (start up innovative) e 4, comma 7 del D.L. n. 3 del 2015 convertito, con modifiche, nella L. n. 33/2015 (PMI innovative).
L’art. 106 del Decreto Cura-Italia (D.L. n.18/2020 convertito in L. n. 24/2020) ha fissato, in ragione dell’emergenza epidemiologica, in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il termine per la convocazione dell’assemblea che approva il bilancio, prorogando - di conseguenza - al 31 luglio il termine per la presentazione della predetta dichiarazione.
Tuttavia si ritiene applicabile l’istituto del “ravvedimento operoso” qualora l'impresa provveda, seppur tardivamente, al deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti entro un brevissimo termine (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre u.s.).
In proposito la Camera ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, a tutte le startup e PMI innovative iscritte nella propria circoscrizione territoriale, apposita nota sollecitando le imprese coinvolte a procedere, entro un brevissimo termine di 5 giorni dal ricevimento di detta nota, alla trasmissione della domanda di conferma annuale del possesso dei requisiti o, qualora detto adempimento sia già stato trasmesso ma sia risultato irregolare, a provvedere alla regolarizzazione nel medesimo termine.
Qualora la startup o la PMI innovativa, per irregolarità riscontrate nel proprio domicilio digitale (P.E.C non attiva o scaduta, etc.), non abbia ricevuto la sopra richiamata nota, dovrà preliminarmente regolarizzare il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese nonché provvedere, entro un brevissimo termine (5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso) a trasmettere, al Registro delle Imprese, la domanda relativa alla conferma annuale del possesso dei requisiti.
Disponibile, in formato pdf, la Guida completa per la vidimazione e la bollatura dei libri contabili (pdf - 2MB)
Si informa che il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 di pari data e in vigore dal 1° maggio 2019, all'art. 42 prevede la riapertura del periodo transitorio disposto dall'art. 18, co. 2 del D.M. 93/2017.
Di conseguenza, i Laboratori che abbiano formalizzato l'avvio dell'iter di accreditamento al 18 marzo 2019 possono riprendere le attività di verificazione periodica per le quali erano già abilitati ai sensi delle norme previgenti ed interrotte a tale data.
Viene altresì estesa tale facoltà anche a quei soggetti che presenteranno domanda di accreditamento entro il termine del 30 settembre 2019.
Pertanto, ad oggi e sino al 30 giugno 2020, i soggetti che possono eseguire la verificazione periodica degli strumenti di misura sono quelli presenti nel seguente elenco:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/upload/file/rganismi%20DL%2034.pdf
L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).
Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
- caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- sistemi geotermici a bassa entalpia
- pompe di calore
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
Ulteriore proroga al 4 gennaio 2024 del termine per l'adeguamento delle imprese di autoriparazione
Con la legge n. 14 del 24/2/2023 è stato prorogato di un ulteriore anno e, precisamente, fino al 4/1/2024, il termine, già stabilito dalla legge n. 224/212, per i Responsabili Tecnici delle imprese di autoriparazione, abilitate esclusivamente per l’attività di “meccanica
e motoristica” oppure per quella di “elettrauto”, per ampliare i propri requisiti tecnico professionali ed avviare l’attività di
“meccatronica”.