Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Commissario ad acta della Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.Si informa che a partire dal 4 Luglio 2022, il Servizio di rilascio Certificati e Visure del Registro Imprese, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 13.30 alle 15.20, previo appuntamento da prenotare tramite il portale dedicato: https://appuntamenti.rm.camcom.it
Si rende pubblica la direttiva del Conservatore del Registro delle imprese:
Aggiornamento sanzioni UE verso Federazione russa e bielorussa
Aprile
► http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1060
Marzo
► https://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1058
Il panorama delle sanzioni verso la Federazione russa, come emerge dagli organi di stampa, cambia di giorno in giorno.
Tuttavia, le restrizioni riguardano prevalentemente alcune categorie merceologiche, già ricomprese nel Regolamento UE 833/2014 (beni a duplice uso e beni declinati nell'allegato II del regolamento) che con le disposizioni dell'UE degli ultimi giorni sono state ulteriormente implementate.
Inoltre, vige il Regolamento UE n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link seguente:
Come noto, lo scorso 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di ulteriori misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.
Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il Regolamento UE n. 269/2014, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/259)
Il 25 febbraio l'Unione europea, visto l'aggravarsi della situazione in Ucraina, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014 e ha ampliato l'elenco dei soggetti designati che figura nell'allegato I del Regolamento UE n. 269/2014.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile ai seguenti link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/328: fare riferimento all'allegato VI per i dettagli sulle merci coinvolte dalle restrizioni)
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2022/332)
Il 26 febbraio l'Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014, tra le quali il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea: Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/334)
Come previsto dalla normativa dell'Unione, le sanzioni riguardano specifiche categorie merceologiche, il settore finanziario e restrizioni destinate a specifiche persone fisiche e giuridiche e per alcune categorie di beni l'export deve essere autorizzato con specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente (MAECI per l'Italia).
Non vi è al momento (nuove sanzioni sono già in cantiere) un divieto generale sull'esportazione, né quindi di rilasciare certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che:
dovranno a monte verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa;
- attenzione particolare dovrà essere posta per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
- in caso di dubbio verificare con la suddetta Autorità se i propri prodotti rientrano tra quelli che necessitano di autorizzazione;
- verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni;
- tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.
Fonte: Unioncamere
A partire dal 1 maggio 2022 il Vietnam diventerà parte contraente della Convenzione ATA ed entrerà a tutti gli effetti nella catena di garanzia.
Da tale data potranno quindi essere rilasciati Carnet ATA per la temporanea importazione di merci nel Vietnam.
La scheda Paese sarà a breve consultabile nel sito: www.unioncamere.net – Documenti commercio estero.
Si segnala che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni.
In questo contesto è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. La notizia è al link seguente:
Si rende noto che, stante l'attuale crisi bellica, per il rilascio dei certificati di origine e visti per l'estero con destinazione finale Russia e Bielorussia le imprese dovranno allegare, alla domanda presentata tramite piattaforma CERT'O, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente anche nel riquadro moduli.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 17675/2021, integrativa delle Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e visti per estero del marzo 2019, ha definito la Stampa in azienda la modalità standard di emissione dei certificati di origine per tutte le imprese esportatrici.
Di conseguenza dopo un periodo sperimentale si comunica che dal 1 giugno 2022 tale modalità sarà resa OBBLIGATORIA.
Si invita quindi ad inviare il modulo di adesione rinvenibile nel sito:
https://www.rm.camcom.it/pagina3726_certificati-di-origine-e-visti-stampa-in-azienda.html
Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese inadempienti saranno soggette a:
- applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l'iscrizione.
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Per indicazioni operative sull’invio della pratica:
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
Su indicazione di Unioncamere ed in considerazione dello stato di guerra tra Federazione russa e Ucraina e in attesa di conoscere nel dettaglio le sanzioni che saranno adottate dall'Unione europea, si ritiene necessario sospendere in via preventiva il rilascio dei carnet ATA per merci destinate nei Paesi in questione.
Al via la VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (EX ART. 7 DM MISE DEL 26.10.2011)
Per tutte le imprese individuali e societarie e per i relativi preposti che hanno iniziato l’attività di mediazione da almeno quattro anni.
Nei prossimi giorni le imprese coinvolte riceveranno un avviso via PEC o tramite Raccomandata A/R contenente le indicazioni sull’adempimento previsto dall’art. 7 del DM MISE del 26/10/2011 da effettuarsi entro il termine dei 30 giorni successivi.
Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
- dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.
Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.
NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.
Dal 1 gennaio 2022 sono terminati per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali organizzati per fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.
In merito, si invita a prendere visione delle indicazioni riportate sul sito World Pass, la rete degli sportelli per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1051
Documenti per l'estero |
importi attuali iva inclusa |
nuovi importi iva inclusa |
---|---|---|
Carnet ATA base |
Euro 61,00 |
Euro 85,40 |
Carnet ATA standard |
Euro 92,72 |
Euro 122,00 |
Carnet CPD China/Taiwan |
Euro 61,00 |
Euro 85,40 |
A seguito della dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, dal 14 dicembre 2021, tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, afferenti alle società, dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai per gli atti dagli stessi ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Tali soggetti dovranno sottoscrivere, con propria firma digitale, sia la modulistica informatica che ciascun file allegato.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, non saranno più accettate le domande di iscrizione o deposito, cui sia stata allegata la cd. “procura speciale”, conferita ad un intermediario per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari dai soggetti legittimati o obbligati.
Nulla è innovato con riferimento alla possibilità prevista dai commi 2 quater e 2 quinquies dell’art.31 della L. n. 340 del 24/11/2000, per i professionisti iscritti nella sezione “A” dell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dal legale rappresentante della società, di richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento del Notaio.
Si informa che le funzioni di organismo di controllo per la filiera vitivinicola sono state esercitate da questo Ente fino al 31 luglio 2021.
Si invita a prendere visione della notizia pubblicata al seguente link: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1048
Vengono fornite informazioni aggiornate sulla nuova formalità di registrazione degli stabilimenti degli esportatori dei prodotti in oggetto sul sistema informativo comunitario TRACES NT; il Ministero della Salute ha emanato delle istruzioni operative al riguardo.
Si ricorda, infatti, che le formalità di certificazione dei prodotti in oggetto saranno operative dal 1 ottobre 2021, come anche l'obbligo di registrazione nel sistema TRACES NT.
Le costituzioni e le modificazioni statutarie delle startup innovative nella forma di s.r.l. con modello standard e sottoscrizioni digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale sono sospese a seguito delle recenti decisioni della Giustizia amministrativa. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica startup.roma@rm.camcom.it.
In data di ieri, 24 Marzo 2021, il Governo britannico, ha annunciato lo slittamento, all'1 gennaio 2022, dell'introduzione dell'obbligo di produrre il Modulo VI-1 per l’importazione di vino dall’Unione Europea in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles).
È, altresì, rinviata all'1 Gennaio 2022 la produzione del Certificato di Ispezione richiesto per l’importazione di alimenti biologici.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parlamento Britannico:
Importing and exporting wine - GOV.UK
Importing and exporting organic food - GOV.UK