L'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. di disciplina dello svolgimento dell’attività di mediazione. Lo stabiliscono gli artt. 7 e 8 del D.M. 26.10.2011.
Modalità di verifica
La procedura per la verifica del possesso dei requisiti riguarderà:
- tutte le imprese (Ditte Individuali e Società) e i soggetti che, a qualsiasi titolo (preposti, dipendenti ecc...), esercitano l'attività di agente di affari in mediazione da almeno 4 anni;
- le persone fisiche iscritte, da più di 4 anni, nell’apposita Sezione REA al fine di mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.
A tale scopo, i soggetti interessati dall’attività di verifica riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) iscritto al Registro Imprese ovvero a mezzo raccomandata A/R nel caso siano sprovvisti di PEC.
Per la conferma del possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare al Registro delle Imprese di Roma, tramite l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica, i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell’ultima polizza assicurativa, in corso di validità, stipulata a garanzia dei rischi professionali; quest’ultima solo per le ditte individuali e le società esercenti l’attività.
Alla pratica telematica di Comunicazione Unica devono essere allegati:
- Modello Verifica Dinamica Requisiti – Mediatori (scarica il modello in formato PDF): modello di autocertificazione dei requisiti che deve essere compilato e sottoscritto da tutti i titolari di impresa individuale, i legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa (es. collaboratori, dipendenti etc.) e dalle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione REA;
- Modello Verifica Dinamica Requisiti – intercalare Antimafia (scarica il modello in formato PDF): modello di autocertificazione dei requisiti antimafia che deve essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. diversi dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece compilare il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori". Questo modello non deve essere compilato dalle persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA;
- Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, ha sottoscritto graficamente uno dei predetti modelli;
- Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità, con l’indicazione dei massimali previsti ed eventuale estensione della copertura assicurativa a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività mediatizia in nome e per conto dell’impresa.
Si informa che:
- l’impresa sprovvista di PEC, ovvero il cui indirizzo PEC risulti non valido, dovrà, ai fini dell’accoglimento della pratica telematica, contestualmente comunicare un proprio indirizzo PEC valido, attivo ed univoco (cioè unicamente riconducibile all’impresa dichiarante);
- per le imprese plurilocalizzate la pratica telematica va presentata presso la Camera di commercio in cui l’impresa dichiarante ha la propria sede legale; pertanto il Modello Verifica Dinamica Requisiti – Mediatori deve essere compilato, sottoscritto ed inviato all’interno della pratica telematica anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia;
- la legge di Bilancio 2018 (cfr. art. 1, comma 993), modificando l’art. 3, comma 5-bis della L. n. 39/1989 e s.m.i., ha previsto che gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione dell’obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionale ed a tutela dei clienti, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.
Per l'invio della pratica telematica di Comunicazione Unica sono disponibili due guide alla compilazione, scaricabili in fomato PDF:
Mancata presentazione della documentazione o perdita dei requisiti
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta ovvero la perdita della permanenza dei requisiti comporta l’adozione di:
- provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività di mediazione per le imprese iscritte al Registro Imprese ed operanti;
- provvedimento di cancellazione dall’apposita sezione del REA per le Persone Fisiche ivi iscritte.
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.
Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: Compila il form per l'inoltro del sollecito. Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi