Dal 1 gennaio 2022 sono terminati per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali organizzati per fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.
In merito, si invita a prendere visione delle indicazioni riportate sul sito World Pass, la rete degli sportelli per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1051
Si invita a prendere visione della notizia pubblicata al seguente link: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1048
Vengono fornite informazioni aggiornate sulla nuova formalità di registrazione degli stabilimenti degli esportatori dei prodotti in oggetto sul sistema informativo comunitario TRACES NT; il Ministero della Salute ha emanato delle istruzioni operative al riguardo.
Si ricorda, infatti, che le formalità di certificazione dei prodotti in oggetto saranno operative dal 1 ottobre 2021, come anche l'obbligo di registrazione nel sistema TRACES NT.
Le costituzioni e le modificazioni statutarie delle startup innovative nella forma di s.r.l. con modello standard e sottoscrizioni digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale sono sospese a seguito delle recenti decisioni della Giustizia amministrativa. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica startup.roma@rm.camcom.it.
In data di ieri, 24 Marzo 2021, il Governo britannico, ha annunciato lo slittamento, all'1 gennaio 2022, dell'introduzione dell'obbligo di produrre il Modulo VI-1 per l’importazione di vino dall’Unione Europea in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles).
È, altresì, rinviata all'1 Gennaio 2022 la produzione del Certificato di Ispezione richiesto per l’importazione di alimenti biologici.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parlamento Britannico:
Importing and exporting wine - GOV.UK
Importing and exporting organic food - GOV.UK
Si informa che è attivo il servizio “Libri Digitali”, che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente, in modo semplice ed efficace e con rilevante risparmio di costi, i libri d’impresa (sociali e contabili) e che sostituisce completamente la tradizionale modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e conservazione a norma dei libri, con pieno valore legale.
Il servizio, oltre alla conservazione a norma, garantisce l’immodificabilità nel tempo delle scritture, il rispetto della privacy e l’accesso al solo rappresentante dell’impresa e ai suoi delegati.
Il servizio è rivolto a tutte le tipologie di impresa, quindi sia a imprese individuali sia a società di persone o capitali, con sede legale a Roma e provincia.
La procedura di verifica riguarda tutte le imprese, nonché i soggetti che, in qualità di preposto/responsabile tecnico, esercitano l’attività da almeno 5 anni.
Per la conferma del possesso dei requisiti, occorre inviare una pratica telematica di Comunicazione Unica allegando i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati.
Si avverte che la mancata presentazione della documentazione richiesta o la perdita dei requisiti comporterà l’adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione dedicata: Verifica dinamica permanenza requisiti.
Data pubblicazione 20/11/2020
Si informa che il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 di pari data e in vigore dal 1° maggio 2019, all'art. 42 prevede la riapertura del periodo transitorio disposto dall'art. 18, co. 2 del D.M. 93/2017.
Di conseguenza, i Laboratori che abbiano formalizzato l'avvio dell'iter di accreditamento al 18 marzo 2019 possono riprendere le attività di verificazione periodica per le quali erano già abilitati ai sensi delle norme previgenti ed interrotte a tale data.
Viene altresì estesa tale facoltà anche a quei soggetti che presenteranno domanda di accreditamento entro il termine del 30 settembre 2019.
Pertanto, ad oggi e sino al 30 giugno 2020, i soggetti che possono eseguire la verificazione periodica degli strumenti di misura sono quelli presenti nel seguente elenco:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/upload/file/rganismi%20DL%2034.pdf
L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).
Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
- caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- sistemi geotermici a bassa entalpia
- pompe di calore
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
Si informano gli utenti che sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio da diversi indirizzi email (es. uibm-posta@minister.com, M_I_S_E_IT@minister.com) accompagnate da un allegato ingannevole, con cui si chiede il pagamento di una determinata somma. Tali comunicazioni non provengono dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nè dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Si prega di prendere atto della comunicazione del MiMIT: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/attenzione-ai-falsi-attestati-di-registrazione-di-marchio-d-impresa-e-contestuale-richiesta-fraudolenta-di-pagamento
In riferimento alle modalità di costituzione di S.R.L. in forma di start-up innovativa con firma digitale, si invita l'utenza a consultare la relativa Nota pubblicata sul sito di questa Camera.