Testo unico bancario - art. 128 quater e seguenti.; D.Lgs.141/2010.
E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto, iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, che promuove e conclude esclusivamente contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane Spa. A tali soggetti è preclusa ogni forma di operatività nella concessione del credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali abbiano ricevuto mandato.
- iscrizione nella sezione speciale degli agenti che prestano servizi di pagamento tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)
- mandato di agenzia di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane Spa.
Gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari non hanno l'obbligo di iscrizione nella apposita sezione speciale degli agenti che prestano servizi di pagamento tenuto dall'OAM; tuttavia tali soggetti comunicano all'OAM l'avvio dell'attività sul territorio della Repubblica, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata.
(aggiornamento del 05.02.2014)
La normativa prevede che possono essere iscritte nell'elenco presso l'OAM, soltanto le persone fisiche e le società. Pertanto le imprese individuali possono esercitare l'attività di agenzia utilizzando l'iscrizione personale del titolare.