Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Commercio di cose antiche e oggetti usati conto proprio
Normativa:

Art. 126 del TULPS; D.lgs. n. 114/1998; L.R. n. 33/1999; D.lgs. n. 59/2010; D.p.r. n. 160/2010.

Descrizione:

Le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo

Requisiti:

S.C.I.A. da presentare al Comune competente per territorio; dichiarazione ai sensi dell'art. 126 TULPS da presentare al Comune competente per territorio.

Annotazioni:

NOVITA'

Il D.lgs. n. 222/2016 - entrato in vigore in data 11/12/2016 - ha soppresso l'art. 126 del T.U.L.P.S. 

ultima modifica: martedì 13 dicembre 2016