Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Autotrasporto conto terzi
Normativa:

Legge n. 298/1974 D.M. 198/1991 D.Lgs. 395/2000 D.M. 161

28/04/2005: Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

Descrizione:

L'attivita' di autotrasporto conto terzi è soggetta all'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi presso la provincia competente per territorio.

Requisiti:

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di autotrasporto di cose conto terzi deve essere effettuata la comunicazione alla CCIAA. Occorre:

- essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Allegare copia dell'iscrizione o autocertificarne il possesso indicando il numero e la data del rilascio)

- essere intestatari di un veicolo per il trasporto di cose conto terzi. (Allegare copia della carta di circolazione o autocertificarne il possesso indicando il numero, la data del rilascio e gli estremi del veicolo).

ultima modifica: martedì 11 febbraio 2014