Legge n. 298/1974 D.M. 198/1991 D.Lgs. 395/2000 D.M. 161
28/04/2005: Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
L'attivita' di autotrasporto conto terzi è soggetta all'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi presso la provincia competente per territorio.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di autotrasporto di cose conto terzi deve essere effettuata la comunicazione alla CCIAA. Occorre:
- essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Allegare copia dell'iscrizione o autocertificarne il possesso indicando il numero e la data del rilascio)
- essere intestatari di un veicolo per il trasporto di cose conto terzi. (Allegare copia della carta di circolazione o autocertificarne il possesso indicando il numero, la data del rilascio e gli estremi del veicolo).