Secondo la normativa gli occhiali da sole sono classificati tra i "dispositivi di protezione individuale" di I categoria e cioè di uso non professionale.
Essi rappresentano, dispositivi di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (in particolare dai rischi dovuti alle radiazioni solari).
Devono, inoltre, avere anche la funzione di:
- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore;
- avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili;
- Essere solide e leggere;
- Essere caratterizzate dal numero rappresentante il grado di protezione.
La marcatura CE deve essere posta sugli occhiali o sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti di legge. La sua dimensione verticale non può essere inferiore a 5 mm.
Il fabbricante ha l’obbligo:
- di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il dispositivo sia conforme alle norme armonizzate;
- di conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica;
- di rilasciare la nota informativa.
I rivenditori hanno l’obbligo
per la rivendita diretta al pubblico di corredare gli occhiali di marcatura CE e farli accompagnare da nota informativa (questa non deve assolutamente essere rimossa).
La nota informativa, rilasciata dal fabbricante, deve indicare:
- la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
- il tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
- la classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
- le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
- denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea.
La Vigilanza è di competenza del Ministero delle Sviluppo Economico che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.
La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché le istruzioni e le avvertenze degli occhiali da sole prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana.