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Sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Definizione
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.
Il D. Lgs 475/92 suddivide i DPI in tre categorie:

DPI di prima categoria (es. gli occhiali da sole), sintesi di una progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto di costruzione deve presupporsi che la persona che usi tale categoria di DPI abbia la possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate dai prodotti per la pulizia;
  • rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;azione lesiva dei raggi solari.

DPI di seconda categoria, tutti quelli non rientranti nelle altre categorie.

DPI di terza categoria, sintesi di una di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione di effetti lesivi.

Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92:

  • i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia;
  • i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
  • i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche, calore, acqua – umidità;
  • caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

Tutti i dispositivi in ogni caso devono:

  • essere progettati in modo tale da consentire all’utilizzatore di svolgere normalmente le attività che lo espongono ai rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata.
  • essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo.
  • essere composti di materiali privi di effetti nocivi per l’igiene o per la salute dell’utilizzatore.
  • essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la solidità di costruzione e la loro efficacia.
  • devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego prevedibili.
  • non devono avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc. al fine di non provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

Il livello di protezione ottimale è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività.

Conformità
Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare la documentazione tecnica da allegare al modello, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione CE.
E’ consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se destinati ad essere incorporati in altri DPI.
In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o altre manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di DPI non conformi, purché tale non conformità venga evidenziata con appositi cartelli, fermo restando l’impossibilità di proporre in vendita gli stessi senza la preventiva conformità.

Certificazione
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE.
Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria il costruttore, o un suo rappresentante residente nella comunità europea, deve preparare la documentazione tecnica di costruzione anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.

Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante, o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario, deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE
Trattasi di un atto con il quale un organismo di controllo, autorizzato con specifico decreto del Ministero dell’Attività Produttive, attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alla normativa.

Il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti siano conformi alle disposizioni della normativa.

Questa procedura si manifesta con l’apposizione della marcatura CE che:

  • deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.
  • può essere apposta sull’imballaggio, qualora, stante le caratteristiche del prodotto, non fosse possibile apporla in modo chiaro
  • può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la legittimità della marcatura CE.

Provvedimenti e Sanzioni
Il costruttore, o il rappresentante del costruttore, che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito:

  • se trattasi di DPI di prima categoria, con sanzione amministrativa da Euro 7.746 a Euro 46.481;
  • se trattasi di DPI si seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 9.296 a Euro 15.493;
  • se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.

Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493.

Il servizio è rivolto ai consumatori ed agli operatori economici (produttori, importatori, grossisti, grande distribuzione, dettaglianti) interessati al settore. 

  • D.Lgs. n. 475/92, in attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE;
  • D. Lgs. N. 10/97, in attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE.

 

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Etichettatura e sicurezza prodotti
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: Il lunedì e il mercoledì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Telefono: 06 5208 20 66
Fax: 06 5208 22 49
ultima modifica: giovedì 08 ottobre 2020