L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, dal Regolamento UE n. 1007/2011 e dal Codice del Consumo.
Il decreto legislativo 190/2017 ha innovato il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile.
I prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta indicante:
- la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Le informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso.
- l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo)
- il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.