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Sanzioni relative al diritto annuale

Indicazioni generaliIl ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle Attività Produttive.
In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La normativa di riferimento è la seguente:

  • D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie"
  • D. M. 27/01/2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio"
  • Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20/06/2005.

Nell'ambito di tale quadro normativo la Camera di Commercio di Roma, con delibera del Consiglio n. 8 del 20/12/2005, ha adottato un proprio regolamento, modificato con delibera n. 191 del 09/12/2008, per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale.

La Camera di Commercio di Roma procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni utilizzando le seguenti modalità:

  • tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 13 del Regolamento camerale);
     
  • tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. , dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005 e dall'art. 13 del Regolamento camerale).

Richiesta di riesame - Autotutela - RICORSI Avverso l’irrogazione di atto di accertamento o notifica della cartella esattoriale è possibile proporre ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, ai sensi dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto o della cartella.
In alternativa è possibile richiedere, con apposita istanza in carta semplice l'annullamento totale o parziale in autotutela.
La presentazione alla Camera di Commercio della domanda di annullamento non interrompe né sospende il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I Grado.
È comunque possibile richiedere l’annullamento totale o parziale della cartella anche decorso suddetto termine, ma avverso il diniego di annullamento non è più possibile presentare ricorso.

Tali istanze possono essere presentate:

  • via PEC all'indirizzo autotuteladirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it esclusivamente da un indirizzo PEC valido ed attivo. In caso di incarico a terzi la richiesta andrà integrata da una delega specifica con sottoscrizione autografa dell’interessato o firma digitale, corredata da copia di documento di identità in corso di validità del delegante
     
  • allo sportello del Diritto Annuale presso la sede della Camera di Commercio di Roma in Viale Oceano Indiano n. 19, Roma.
    Per prenotare un appuntamento bisogna collegarsi alla piattaforma appuntamenti.rm.camcom.it, che consente di scegliere giorno e orario preferiti.
    È necessario prenotare un appuntamento per ogni pratica.
     
  • tramite raccomandata A/R indirizzata a: Camera di Commercio di Roma – Ufficio Diritto Annuale / Autotutele, Via de’ Burrò n. 147 – 00186 Roma.


Regolarizzazione anni precedentiAl fine di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta è necessario verificare due condizioni:

  • se siano scaduti i termini per il ravvedimento operoso;
  • se la Camera di Commercio abbia già trasmesso il ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno interessato.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente.
Invece una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino alla trasmissione del ruoli da parte della CCIAA, si potrà richiedere l'emissione di un atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni tramite apposito modello.

Tali istanze vanno inviate alla casella PEC autotuteladirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it esclusivamente da un indirizzo PEC valido ed attivo.
Una volta notificato il suddetto atto sarà possibile eseguire il pagamento di quanto dovuto (a titolo di diritto, sanzioni e interessi) esclusivamente con modello F24, entro 60 giorni dalla notifica.
 

Le modalità di pagamento delle cartelle sono esclusivamente quelle riportate in cartella a cura dell’Agente della Riscossione, consultabili anche dal sito dell’ Agenzia Entrate Riscossione.

Quando il ruolo è già stato trasmesso non si può più procedere a versamenti con modello F24.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21/02/2011 n. 18, è stato istituito il codice tributo “RUOL” (ai sensi dell’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122) esclusivamente per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali.

Pertanto non è possibile estinguere debiti del diritto annuale iscritti a ruolo con il codice RUOL.

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Diritto Annuale
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Diritto annuale"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 19 - 00144 Roma
Orari: Lo sportello riceve esclusivamente su appuntamento, da prenotare online tranne che per il giovedì pomeriggio.


Telefono: 06 5208 21
Note:

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Le prenotazioni sono disponibili nei seguenti orari:  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9:00 - 12.30/ 14:00 - 15:30. Il giovedì dalle 9:00 alle 12:30.

Il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 lo sportello riceve senza appuntamento.

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ultima modifica: mercoledì 08 febbraio 2023