Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n. 383421 del 20/12/2023, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dall'1 gennaio 2024.
Con proprio decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la maggiorazione del diritto annuale del 20% per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.
Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.
Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2024 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2024
Tipologie di imprese | Sede Euro | Unità locali Euro |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
120,00 |
24,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 52,80* | 10,56* |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 | 12,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 | 24,00 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) | 120,00 | 24,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 | // |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | // | 66,00 |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale
Solo sede | Solo 1 U.L. | Sede + 1 U.L. | "n" U.L. | |
---|---|---|---|---|
Importo dovuto | 52,80 | 10,56 | 52,80+10,56 | "n" U.L. x 10,56 |
Importo da versare* | 53,00 | 11,00 | 63,00 | Il totale va arrotondato all'euro |
* L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.
Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite lo sportello Telemaco o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.
Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2024 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito: http://dirittoannuale.camcom.it, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2024 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Versamenti F24Si ricorda che per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica.
Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Esempio di versamento del diritto annuale 2024 a scadenza di una società di persone con importo dovuto minimo:
Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.
Scadenze
Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2024 è il 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.
I trenta giorni successivi al 1° luglio scadono il 31 luglio.
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
Proroga
Si comunica che la proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 37 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, come modificato dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, si applica anche al versamento del diritto annuale.
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30/06/2024, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.
Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Anche in questo caso è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni ovvero entro il 30 agosto 2024.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011con le riduzioni percentuali dell'importo da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2024 è pari al 50 per cento. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il 2024 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici. Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. Importi in misura fissa
Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2024. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e la maggiorazione del 20%. Fasce di fatturato e aliquote
* nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50% + 20%) Soggetti che svolgono unicamente attività agricole I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP 2024 al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1° gennaio 2024 Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. La Camera di Commercio di Roma applica una maggiorazione pari al 20%. I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di euro 18,00. |
Per determinare l’importo del diritto annuale da versare è necessario eseguire i seguenti calcoli, mantenendo i cinque decimali:
- determinare quanto dovuto per la sede legale;
- calcolare il 20% per ciascuna unità locale, se presente;
- sommare le due voci: sede legale + unità locale;
- applicare la riduzione del 50%;
- applicare la maggiorazione del 20%.
L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Esempio
Società di capitale avente sede legale e 2 unità locali nella medesima provincia:
fatturato esercizio 2023 di Euro 265.815,00,
importo dovuto sede legale Euro 224,55595 +
importo dovuto u.l. Euro 89,82238 (44,91119 x 2 u.l.) = Euro 314,37833,
importo ridotto del 50% = Euro 157,18916,
importo maggiorato del 20% = Euro 188,62699,
importo da versare, arrotondato prima al centesimo di Euro e poi all’unità di Euro, Euro 189,00.
La Camera di Commercio di Roma mette a disposizione un foglio di calcolo che, attraverso l'inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, fornisce un ausilio al calcolo del diritto dovuto.
Il foglio di calcolo è composto da due pagine distinte, una per il calcolo del dovuto (sede ed unità locali) per le imprese tenute al pagamento in base al fatturato, l'altra per il calcolo del dovuto per le unità locali di imprese tenute al pagamento in misura fissa.
La terza pagina di tale foglio contiene l'elenco delle Camere di Commercio che applicano maggiorazioni.
Riferimento normativo: Campagna Diritto Annuale 2024 – Informativa ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359
Ai sensi del Decreto Interministeriale 359/2001, le Camere di Commercio provvedono ad inviare prima della scadenza ordinaria a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della Camera di Commercio, l’ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all’autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
La normativa vigente, all’interno di un impianto di ampio respiro sui temi dell'efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, impone alle PP.AA. la completa dematerializzazione delle comunicazioni anche con le imprese, oltre che l’obbligo per le imprese stesse di dotarsi di un domicilio digitale e quindi di comunicare detto indirizzo al Registro delle Imprese.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e vista la nota Unioncamere del 2/05/2016 sulle nuove modalità di erogazione del servizio “Mailing diritto annuale” per l’invio dell’informativa che, dunque e coerentemente con l’ordinamento vigente, avverrà esclusivamente tramite PEC, anche la Camera di Commercio di Roma procederà solo attraverso l’utilizzo delle PEC all’invio dell’Informativa di cui all’oggetto.
Ciò anche tenuto conto che l’informativa sarà supportata dalla messa a disposizione di un sito internet di informazione all’indirizzo http://dirittoannuale.camcom.it/ accedendo al quale le imprese potranno, tra l’altro, ottenere il calcolo dell’importo da versare oltre che l’invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico. Nondimeno è stata comunque valutata la necessità di adottare una misura aggiuntiva finalizzata a dare la massima pubblicità all’informativa in parola anche per coloro i quali, non avendo ottemperato all’obbligo di legge, non disponessero di un domicilio digitale valido e attivo. Tale misura aggiuntiva è stata individuata nella pubblicazione di un’informazione completa e qualificata sull’Albo online, oltre che in questa sezione del sito istituzionale. Si procede pertanto alla pubblicazione nella sezione “Albo camerale” del sito della Camera di Commercio di Roma dell’informativa di cui all’art. 8 comma 1 del D.I. n. 359/2001 allegata sub. 1) alla determinazione della Dirigente Area IV n. 120 del 20 giugno 2024 che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e, contestualmente, alla pubblicazione del provvedimento medesimo nell’apposita sezione “Diritto annuale” del sito affinché ne venga garantita la più ampia diffusione.
Il provvedimento è pubblicato nella sezione “Albo Camerale” del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma dal 24 giugno 2024 al 30 settembre 2024.
Lo stesso viene pubblicato in questa sezione del sito per tutta la durata della campagna “Diritto annuale 2024”.
Determinazione della Dirigente Area IV n. 120 del 20/06/2024 (pdf 194Kb)
Allegato 1 Informativa di cui all.art. 8 comma 1 del D.I. n. 359-2001 (pdf 1,3Mb)
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Il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 lo sportello riceve senza appuntamento.
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procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it per la notifica di un ricorso e per comunicazioni ai sensi dell’Art. 31-bis della Legge Fallimentare;
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Indirizzo e-mail:
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