Sezione salto di blocchi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n. 127214 del 18/12/2024, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Si rammenta che con proprio decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la maggiorazione del diritto annuale del 20% per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
 
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2025 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2025

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2025 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2025

Tipologie di imprese Sede Euro Unità locali Euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

120,00

24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 52,80* 10,56*
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 12,00
Società semplici non agricole 120,00 24,00
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 24,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) 120,00 24,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 //
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) // 66,00

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale

  Solo sede Solo 1 U.L. Sede + 1 U.L. "n" U.L.
Importo dovuto 52,80 10,56 52,80+10,56 "n" U.L. x 10,56
Importo da versare* 53,00 11,00 63,00 Il totale va arrotondato all'euro

* L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite lo sportello Telemaco o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.
Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2025 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito: http://dirittoannuale.camcom.it, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 

Per il 2025, in via sperimentale, le imprese monolocalizzate che pagano in misura fissa riceveranno con l’informativa nella propria casella PEC un avviso di pagamento pagoPA, predisposto con l’importo esatto dovuto, utilizzabile entro il 30 giugno.

Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2025 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Versamenti F24Si ricorda che per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica.

Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Esempio di versamento del diritto annuale 2025 a scadenza di una società di persone con importo dovuto minimo:

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​​​​Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

Scadenze

Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2025 è il 30 giugno, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.

I trenta giorni successivi al 30 giugno scadono il 30 luglio.

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Proroga

Si comunica che la proroga al 21/07/2025, senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 13 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, si applica anche al versamento del diritto annuale.

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30/06/2025, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Anche in questo caso è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni ovvero entro il 20 agosto 2025.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2025, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con le riduzioni percentuali dell'importo  da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2025 è pari al 50 per cento.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il 2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.​​​​​​

 Importi in misura fissa

Tipologie di soggetti

Importo dovuto

Importo da versare

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

120,00

120,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

52,80

53,00

Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole

60,00

60,00

Società semplici non agricole

120,00

120,00

Società di cui al comma 2 dell'art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)

120,00

120,00

Soggetti iscritti soltanto al REA

18,00

18,00

Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)

66,00

66,00

 Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2024. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e la maggiorazione del 20%.

 Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)*

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)**

* nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50% + 20%)

** per chi supera i 50.000.000,00 di euro di fatturato, il tetto massimo passa da 40.000,00 euro a 24.000,00 euro.

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP 2025 al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati

Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1° gennaio 2025

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Per determinare il diritto annuale da versare le imprese dovranno sommare all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

L’importo da versare, per ciascuna unità locale o sede secondaria, è pari al 20% del dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00, a cui va applicata la riduzione del 50% e l'eventuale maggiorazione stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

La Camera di Commercio di Roma applica una maggiorazione pari al 20%.

I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di euro 18,00.

Per determinare l’importo del diritto annuale da versare è necessario eseguire i seguenti calcoli, mantenendo i cinque decimali:

  • determinare quanto dovuto per la sede legale;
  • calcolare il 20% per ciascuna unità locale, se presente;
  • sommare le due voci: sede legale + unità locale;
  • applicare la riduzione del 50%;
  • applicare la maggiorazione del 20%.

L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Esempio
Società di capitale avente sede legale e 2 unità locali nella medesima provincia:
fatturato esercizio 2024 di Euro 265.815,00,
importo dovuto sede legale Euro 224,55595 +
importo dovuto u.l. Euro 89,82238 (44,91119 x 2 u.l.) = Euro 314,37833,
importo ridotto del 50% = Euro 157,18916,
importo maggiorato del 20% = Euro 188,62699,
importo da versare, arrotondato prima al centesimo di Euro e poi all’unità di Euro, Euro 189,00.

Simulatore Calcolo Diritto Annuale 2025
Sulla piattaforma del Diritto Annuale Camerale è disponibile un simulatore che consente di calcolare in modo agevole l’importo dovuto a partire dai dati inseriti dall’impresa:
https://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/simulator 

 

ultima modifica: venerdì 20 giugno 2025