La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16 ottobre 2003 n. 3567/C ha disposto l'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio.
L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e ripreso dall'art. 6 del D. I. n. 54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento:
- purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- provvedendo contestualmente al versamento
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori
c) della sanzione ridotta - entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Come si calcola
L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato:
1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve) mediante il contestuale pagamento:
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).
Il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
2) entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo) mediante il contestuale pagamento:
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).
Dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è pari al 5% annuo (D.M. 13 dicembre 2022)
Dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo (D.M. 29 novembre 2023)
Foglio di calcoloÈ disponibile un foglio di calcolo che, attraverso l'inserimento dell'importo dovuto e della data prevista di versamento, fornisce un ausilio al calcolo di quanto dovuto a titolo di ravvedimento per interessi e sanzioni.
Scarica il foglio di calcolo per ravvedimento operoso 2024 (formato xlsx - 14 kb)
Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto
- 3851 per gli interessi moratori
- 3852 per la sanzione ridotta.
Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852.
Il versamento può essere eseguito anche attraverso la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito Il Diritto Annuale Camerale.
In caso di ravvedimento per tardata presentazione del modello F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.
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